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Avvia o aderisci alla mediazione

SEMPLICE E VELOCE

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Inizia il tuo percorso di mediazione in pochi semplici passi. SPLA Conciliazioni rende il processo accessibile e guidato, assicurando che ogni aspetto sia chiaro e semplice da gestire.

Puoi depositare la tua domanda di mediazione direttamente dal tuo ufficio o ovunque tu sia in soli due minuti.

Dopo il deposito, il nostro team e il mediatore con competenze specifiche nella materia oggetto della tua controversia prendono in carico il caso. Ti supportiamo fin dal primo contatto, assicurando che ogni attività procedurale sia coordinata con te e la tua controparte per evitare perdite di tempo e massimizzare l'efficacia del procedimento.

Inizia la tua mediazione

Deposita la tua domanda

Depositare la domanda di mediazione dinanzi SPLA Conciliazioni è semplice e veloce. Offriamo diversi metodi per consentirti il rituale deposito della tua domanda di mediazione, nel contempo garantendo accessibilità, comodità e chiarezza in funzione delle tue esigenze.

In ogni caso, puoi sempre consegnare la domanda di mediazione a mani proprie, come previsto dall'Art. 2 del Regolamento, direttamente presso la Segreteria Tecnica Accentrata dell'Organismo.

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Per avviare la mediazione contattaci al numero:

+39 0824 310706

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Predisponi ed invia la tua domanda di mediazione a:

segreteriatecnica
@splaconciliazioni.it

P.E.C.

Predisponi ed invia la tua domanda di mediazione via PEC all'indirizzo:

segreteriatecnica
@pec.splaconciliazioni.it

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Clicca qui per scaricare la tua domanda ed, in seguito, inviarla debitamente predisposta e sottoscritta

Aderisci alla Mediazione

L'adesione alla mediazione presso SPLA Conciliazioni è semplice e veloce. Avvia la procedura guidata per facilitarti l'adesione formale al procedimento, assicurando in piena accessibilità, comodità e chiarezza in base alle tue esigenze.

In ogni caso, puoi sempre consegnare l'atto di 'adesione a mani proprie, come previsto dall'Art. 3 del Regolamento, direttamente presso la Segreteria Tecnica Accentrata dell'Organismo.

ART.28 DM 150/2023

Quanto costa l'avvio, l'adesione ed il primo incontro?

SPLA Conciliazioni adotta la tabella delle spese e delle indennità di mediazione dovute in applicazione dell'articolo 28 del DM. 150 del 2023.

Calcolatore (#4)

Quanto costa l'intero procedimento?

SPLA Conciliazioni adotta la tabella delle spese di mediazione dovute agli organismi pubblici, in applicazione dell'articolo 46 comma 2 del DM. 150 del 2023.

L'importo dovuto viene calcolato nell'ambito dello scaglione di valore della controversia ma sempre nel rispetto del principio di proporzionalità con riguardo al valore effettivo della controversia stessa, come esplicitato nel Regolamento.

TABELLA A - ART. 31, COMMA 1

Calcolatore spese di mediazione (#9)

PROCEDI CON SEMPLICITÀ E PRECISIONE

Avvio della Mediazione

La mediazione inizia formalmente con il rituale deposito della domanda. Questa deve essere accompagnata da una sintesi dettagliata della controversia, includendo gli atti e i documenti ritenuti utili per la risoluzione del caso. È importante allegare anche l'oggetto della domanda e le ragioni della pretesa. L'istanza, completa in ogni suo aspetto formale e sostanziale, deve essere depositata presso la nostra sede entro la data del primo incontro di mediazione.

Come presentare l'istanza:
  • Online
    Preferibilmente attraverso la nostra piattaforma digitale.

  • Via email o fax
    puoi inviare l'istanza compilata, insieme ai documenti richiesti e una copia del documento d'identità dell'istante, all'indirizzo email segreteriatecnica@splaconciliazioni.it o via fax al numero 06 99331319.

Una volta ricevuta, la Segreteria Tecnica verifica la completezza dell'istanza seguendo le istruzioni operative dettate dal nostro regolamento interno. Se tutto è in ordine, l'istanza viene registrata nel Registro Affari di Mediazione. In caso contrario, il deposito rimarrà in attesa fino a quando non sarà completato correttamente.

Scarica i documenti da compilare

UN PROCESSO CHIARO E STRUTTURATO

Come si svolge

Domanda
di Mediazione

Avvia il procedimento ed allega tutti i documenti all'uopo necessari

Designazione
del mediatore

Un mediatore qualificato e imparziale viene assegnato per guidare il processo di mediazione.

Designazione
della data e del luogo

Viene scelto un luogo neutrale per facilitare incontri equi e accessibili.

Convocazione
delle parti

Tutte le parti vengono formalmente convocate alla sessione di mediazione stabilita.

Procedimento
e durata

Il procedimento si svolge, potendo variare nelle fasi dello svolgimento e nelle tempistiche.

Conclusione
della mediazione

La mediazione termina con un accordo raggiunto o un verbale di mancata conciliazione.

UN PROCESSO CHIARO E STRUTTURATO

Come si svolge

Domanda di avvio

Presentazione dell'istanza online con tutti i documenti necessari per iniziare la mediazione.

Designazione del mediatore

Un mediatore qualificato e imparziale viene assegnato per guidare il processo di mediazione.

Designazione del luogo

Viene scelto un luogo neutrale per facilitare incontri equi e accessibili.

Convocazione delle parti

Tutte le parti vengono convocate alla sessione di mediazione stabilita.

Procedimento e durata

Il procedimento si svolge, potendo variare nelle fasi dello svolgimento e nelle tempistiche.

Conclusione

La mediazione termina con un accordo raggiunto o un verbale di mancata conciliazione.

Avvio della Mediazione

1. Il procedimento si avvia con il deposito della domanda di mediazione – anche congiunta – delle parti che ne hanno interesse, secondo il modello predisposto dall’Organismo, prelevabile on line dal sito www.splaconciliazioni.com nella sezione DOCUMENTI – MODULISTICA , ovvero anche in forma libera purché contenga i requisiti, le informazioni ed i dati necessari come specificati ai seguenti numeri 2, 3 4 e 5 .-

2. La domanda, debitamente predisposta in via telematica in ogni sua parte e corredata di copia di valido documento d’identità della/e parte/i istante/i, tesserino d’iscrizione all’Ordine dell’Avvocato e/o altro patrocinatore delegato, laddove nominato ed indicato nella domanda, nonché del fascicolo telematico contenente ogni atto e/o documento (in uno o più files pdf, word, excel etc.) che la parte istante riterrà utile ai fini dell’espletamento della procedura.-

3. La domanda di mediazione DEVE contenere a pena di irricevibilità:

  • L’indicazione di SPLA CONCILIAZIONI quale Organismo incaricato della gestione del procedimento;
  • i dati identificativi di tutte le parti evocate in mediazione (ivi compresi gli Amministratori p.t. , in rappresentanza delle persone giuridiche con attestazione scritta del relativo potere e/o deposito di visura camerale aggiornata), corredati di copia di documento di riconoscimento della parte istante e per il caso di impedimento a partecipare personalmente al procedimento della delega per la partecipazione all’incontro ai sensi dell’art. 8 comma 4 del novellato Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 conferita con atto sottoscritto con firma autenticata dall’avvocato che la rappresenta ovvero non autenticata ma contenente gli estremi del documento di identità del delegante in corso di validità per il caso di delegato non avvocato;
  • i dati identificativi dell’Avvocato munito dei poteri sostanziali e formali necessari per la partecipazione e per assistere la parte con allegata copia dell’atto (procura/ mandato) che conferisce i detti poteri di assistenza e di eventuale rappresentanza e di tutti gli altri professionisti e/o soggetti incaricati dell’assistenza e/o della rappresentanza della parte in mediazione ed ogni altro dato utile (indirizzo postale tradizionale, e/o indirizzo p.e.c., email, utenza telefonica fissa e mobile), sì da garantire la regolare e corretta assistenza e rappresentanza e consentire anche per le vie brevi, le dovute comunicazioni prescritte dalla Legge e dal presente Regolamento;
  • d. sintetica descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell’oggetto della domanda;
  • e. le ragioni della pretesa;
  • f. indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente Regolamento, dichiarato ai soli fini della determinazione dell’indennità di mediazione. Per il caso di valore dichiarato indeterminato, indeterminabile e questo invece sia agevolmente determinato e/o determinabile dalla disamina degli atti, ovvero per il caso in cui sul valore della controversia vi sia notevole divergenza tra le parti e l’Organismo ovvero le parti stesse, spetta al Responsabile dell’Organismo – in via esclusiva, assoluta ed insindacabile – la scelta del criterio per la determinazione del valore della controversia in coerente applicazione degli artt. 28 e seguenti del Decreto Ministeriale n. 150/2023, ed all’applicazione del presente Regolamento. La determinazione del Responsabile dell’Organismo viene comunicata alle parti, anche per le vie brevi, nel corso e/o all’esito del procedimento stesso. In ogni caso se il valore effettivo della controversia risulta manifestamente diverso da quello dichiarato e/o accertato come dovuto ex artt. 28 e seguenti del Decreto Ministeriale n. 150/2023, le spese e le indennità di mediazione sono comunque dovute in applicazione del citato Decreto Ministeriale n. 150/2023.
  • g. l’indirizzo di posta elettronica ordinaria su cui inviare il link del collegamento per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o con incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto ex artt. 8 bis e 8 ter del novellato Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
  • h. tutti i dati necessari ed utili per la corretta fatturazione ivi compreso il codice univoco ai fini della canalizzazione tramite SDI nonché l’indirizzo di posta elettronica semplice o certificata su cui canalizzare la fattura elettronica all’atto dell’emissione.

La domanda di mediazione DEVE essere corredata dei seguenti allegati a pena di irricevibilità:

  • copia dell’ordinanza del Giudice per il caso di mediazione su invito del Giudice per mancata soddisfazione della condizione di procedibilità ex art. 5 del novellato Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
  • copia dell’ordinanza del Giudice per il caso di mediazione demandata dal Giudice ex art. 5 quater del novellato Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
  • copia di ogni atto giudiziale e/o stragiudiziale (citazione, comparsa di costituzione, memorie difensive, costituzione in mora , diffida etc.) a supporto della domanda stessa da cui poter ricavare l’iniziale posizione delle parti ed ogni altra informazione utile per la migliore gestione del procedimento.

3.2 La domanda di mediazione può contenere:

  • L’indicazione del Giudice territorialmente competente (anche se alternativamente) per la controversia;
  • la trascrizione della clausola di mediazione, ove esistente e/o copia dell’atto che la contiene;
  • i dati identificativi dei professionisti consulenti tecnici e/o fiduciari che, in alternativa o in aggiunta al procuratore/ delegato, assisteranno la parte nel procedimento.

3.3 Il deposito della domanda di mediazione dinanzi a SPLA CONCILIAZIONI, quale Organismo incaricato della gestione del procedimento, tramite modulo prelevabile dal sito www.splaconciliazioni.com nella sezione DOCUMENTI – MODULISTICA, può avvenire mediante qualunque strumento idoneo a comprovarne l’avvenuta spedizione da parte dell’istante e l’avvenuta ricezione da parte dell’Organismo sì da consentire la tempestiva e corretta iscrizione della procedura nel Registro degli affari di Mediazione (R.A.M.) In via meramente esemplificativa e non esaustiva il deposito della domanda può avvenire mediante:

  • Accesso alla piattaforma raggiungibile dal sito www.splaconciliazioni.com all’uopo dedicata ai fini del corretto e rituale deposito della domanda e degli atti a corredo ai sensi dei precedenti punti 3.1 e 3.2, nonché dell’adesione al procedimento e della gestione comunicativa e documentale del procedimento in tutte le sue fasi ;
  • Posta elettronica sull’ indirizzo dedicato: segreteriatecnica@splaconciliazioni.it Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E’ necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • Posta certificata sull’indirizzo pec : segreteriatecnica@pec.splaconciliazioni.it Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E’ necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • Spedizione a mezzo raccomandata A/R a cura della parte, tramite servizio postale e/o a mezzo corriere;
  • notifica a cura della parte a mezzo ufficiale giudiziario ovvero tramite Avvocato incaricato, debitamente autorizzato ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art.7 della Legge n.53/94;
  • consegna a mani proprie presso la Segreteria della sede legale e/o della sede territoriale competente di SPLA CONCILIAZIONI.-

3.3 Resta, in ogni caso, a cura e spese dell’istante il deposito – presso la sede in cui si è espletato il procedimento ovvero della sede legale – della domanda in originale con firma autografa della parte apposta in modalità analogica debitamente autenticata dall’Avvocato che la assiste e rappresenta in mediazione entro la data fissata per il primo incontro.-

3.4 Alla domanda di mediazione deve essere allegata in ogni caso la ricevuta di pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione di cui ai commi 4 e 5 dell’art.28 del Decreto Ministeriale n. 150/2023 . La ricevuta di pagamento costituisce condizione essenziale ed imprescindibile per la designazione del mediatore e per la fissazione della data del primo incontro di mediazione, così come prevista all’art.8 n.1 del novellato Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 .

3.5 Il deposito della domanda di mediazione, nonché l’adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione incondizionata, senza riserve e/o condizione alcuna del presente Regolamento e dell’obbligo di corrispondere all’Organismo le indennità e delle spese di mediazione così come previste dalla tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 150/2023 e dal Regolamento stesso (art.3 lettera f).-

3.6 La rinuncia di una o di tutte le parti alla domanda di mediazione e/o all’adesione al procedimento – fermo restando l’obbligo di cui all’art.3.5. che precede irrevocabilmente assunto con il deposito della domanda e dell’adesione – non dà luogo ad alcun rimborso di quanto già versato a qualunque titolo dalle parti all’Organismo

Designazione del mediatore

È prevista la possibilità di indicare tra i Mediatori fiduciari S.P.L.A. quello/i che ad avviso delle parti – in considerazione del valore e della natura del conflitto, nonché delle specifiche competenze ed esperienze funzionali alla tipologia della procedura possedute dal Mediatore/i – appare più idoneo al corretto, utile e tempestivo svolgimento della procedura.

L’indicazione meglio se in più opzioni (almeno tre nominativi) va fatta nell’istanza. Ovviamente l’indicazione non è vincolante per la designazione del Mediatore, prerogativa di esclusiva, insindacabile competenza del Responsabile.

Designazione della data del primo incontro

La Segreteria presta massima cura ed attenzione nell’espletamento di tale attività con il prioritario obiettivo di creare ogni condizione utile per concretizzare l’incontro di mediazione. All’uopo è prevista la possibilità di “suggerire” anche la/le date in cui le parti desidererebbero sia fissato il primo incontro.

Il suggerimento, meglio se in più opzioni, va fatto sempre nell’istanza. Esso, ovviamente, è indicativo ed assolutamente non vincolante. In ogni caso il primo incontro, anche in funzione delle esigenze rappresentate dalle parti, viene fissato in tempi brevissimi, non superiore a 15 giorni dal deposito dell’istanza.

Designazione del luogo del primo incontro

La Segreteria Tecnica, considerata la tipologia della procedura, il “carico” degli impegni in calendario e la disponibilità dei tavoli di mediazione, creerà ogni presupposto per agevolare l’incontro anche in funzione delle specifiche necessità delle parti invitate.

Sarà possibile quindi espletare il primo incontro di mediazione nei locali delle sedi di S.P.L.A. CONCILIAZIONI, (per approfondire vai a “dove ci si incontra”) e su richiesta di parte, previo gradimento del Responsabile, in qualunque altro luogo. In tal caso, ogni onere e/o spesa e/o obbligazione comunque connessi all’espletamento dell’incontro ivi compresi quelli di trasferta cede esclusivamente a carico della/e parte/i che lo abbia/no richiesto, in relazione alle quali S.P.L.A. CONCILIAZIONI rimane estranea.

Dove ci si incontra

SPLA pone attenzione al luogo di incontro delle parti ed a quello in cui si deve svolgere la Mediazione.

Si tratta di assicurare alle parti convenute disposizioni psichiche benevole come:

  • Immagine
  • Confort
  • Ambienti confortevoli ed efficienti

Le sedi di SPLA sono state progettate e organizzate per la migliore soluzione di:

  • Sostenibilità ambientale
  • Microclima
  • Luminosità ed ergonomicità
  • Essenzialità degli strumenti utili al raggiungimento dei risultati

Gli incontri di Mediazione, che non si svolgono on line, si svolgono presso le nostre Sedi in ambienti predisposti per creare “disposizioni psichiche benevole”.

Sarà possibile quindi espletare il primo incontro di mediazione nei locali delle sedi di S.P.L.A. CONCILIAZIONI, (per approfondire vai a “dove ci si incontra”) e su richiesta di parte, previo gradimento del Responsabile, in qualunque altro luogo. In tal caso, ogni onere e/o spesa e/o obbligazione comunque connessi all’espletamento dell’incontro ivi compresi quelli di trasferta cede esclusivamente a carico della/e parte/i che lo abbia/no richiesto, in relazione alle quali S.P.L.A. CONCILIAZIONI rimane estranea.

Videoconferenza e Conference Call

Nel caso in cui le parti si trovino molto lontane tra di loro, gli incontri possono svolgersi in Videoconferenza o telefonicamente in Conference Call, su indicazione del mediatore, sentite le parti. In questi casi, SPLA è preparata ed organizzata per lo svolgimento della Mediazione on line, evitando trasferte e spostamenti non necessari.

Per poter visualizzare l’ubicazione delle nostre sedi vai a “LE SEDI”.

Convocazione delle parti

Può avvenire:

  • per la parte istante a mezzo E-mail inoltrato sullo stesso indirizzo indicato obbligatoriamente nell’istanza di avvio (quello dell’utente), o a mezzo fax sull’utenza indicata nella richiesta ovvero e/o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione;**

  • per la parte invitata a mezzo posta elettronica e/o mezzo fax indicate obbligatoriamente nell’istanza e sempre nel domicilio eletto ex lege, nonché direttamente alla parte, o a mezzo raccomandata A/R, e/o notifica a mezzo ufficiali giudiziari e/o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, come da indicazioni fornite con l’istanza di avvio.

Procedimento e durata

Fissato l’incontro, se tutte le parti compaiono (la comparizione può avvenire anche on line) si compone il tavolo di mediazione e si svolge regolarmente la procedura.

Normalmente è sufficiente uno o al massimo due incontri espletati sulla discussione orale diretta con le parti, che possono essere assistite da Esperti, legali o tecnici. Di ogni incontro è redatto processo verbale. L’assistenza dell’Avvocato è obbligatoria.
Le parti anche tramite i Procuratori delegati, sono libere di ritirarsi in ogni momento, ma si assumono la responsabilità dell’ingiustificato abbandono del procedimento e/o rifiuto di giungere ad un accordo.

Nel corso di ogni incontro possono essere espletate una o più “sessioni congiunte” dove tutte le parti hanno l’opportunità di esprimere il loro punto di vista, al Mediatore ed alla controparte, e/o una o più “sessioni separate”, riservate con il solo Mediatore.

Gli incontri sono di volta in volta concordati con le parti e finalizzati alla chiusura del procedimento entro 45 giorni dal primo incontro, ovvero al massimo entro il termine stabilito dal Regolamento o ex lege. Su richiesta di parte, il Mediatore può procedere alla nomina dell’Esperto (per approfondire vai a “Gli Esperti”); può formulare una proposta di conciliazione.

Conclusione della mediazione

Al termine del procedimento, sarà sottoscritto e rilasciato un verbale, nel quale verrà indicato come si è conclusa la mediazione. Il rilascio del verbale è subordinato al saldo del dovuto.

Come si conclude

  1. Le parti hanno conciliato la controversia;
  2. in caso di dichiarata impossibilità a conciliare;
  3. decorso il termine di tre mesi dal deposito dell’istanza previsto dall’art. 6 del decreto legislativo n.28/2010 come modificato ed integrato dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e quello di cui all’art. 2 comma 5 del Regolamento di procedura, salvo Proroga e/o diverso accordo tra le parti;
  4. nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
  5. quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
  6. quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento.

Altri aspetti

  • La sospensione o cancellazione dell’Organismo dal Registro non hanno effetto sui procedimenti di mediazione in corso.
  • Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo, salvo diverso accordo tra le parti.
  • Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione dell’eventuale proposta formulata.
  • Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore di SPLA diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell’Organismo.
  • Al termine del procedimento o nel corso del procedimento stesso, ricorrendone i presupposti, ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione dei servizi di mediazione predisposta dall’Organismo.
  • Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell’Organismo ed esso è rilasciato copia alle parti che lo richiedono. Il rilascio del verbale è incondizionatamente subordinato al saldo di tutto quanto solidalmente dovuto dalle parti a titolo di spese e di indennità di mediazione come previste dalla Legge e dal Regolamento di procedura.
  • Gli oneri fiscali derivanti dall’accordo raggiunto sono assolti dalle parti in solido.

Documenti

Di seguito documenti utili da consultare

Modulistica

Di seguito documenti utili da predisporre