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La Mediazione

SOLUZIONE LEGALE INNOVATIVA

La Mediazione

La Mediazione è lo strumento giuridico previsto dal Legislatore che offre, a chiunque abbia una situazione conflittuale prima di una causa o con la causa in corso, un percorso complementare e collaborativo per risolvere in tempi ragionevoli qualunque controversia legale nel modo più appropriato, azzerando il rischio di ricadere in cause infinitamente lunghe e costose e senza subire la decisione di un giudice.

Esso realizza una risposta innovativa, in funzione del mutato quadro normativo, affrontando le nuove esigenze dettate dagli obiettivi individuati dal PNRR per consentire l’aggressione del contenzioso arretrato esistente (del 65% entro il 2024 e del 90% entro giugno 2026), la prevenzione dell’insorgere di nuovo arretrato e la gestione dei flussi di nuovo contenzioso.

almeno 7 motivi

Perché affidarsi a noi

Tasso di
successo

Vantiamo una lunga esperienza nella gestione di mediazioni complesse con tassi di successo superiori ai dati ministeriali.

Attenzione
all'utente

Prestiamo massima attenzione all'utente, curando ogni caso con dedizione e professionalità. Instauriamo rapporto fiduciario con le parti ed i loro consulenti.

Studio approfondito del caso

Ci approcciamo al caso aggiornati sulle recentissime novità normative e giurisprudenziali.

Mediatori
specialisti

Grazie all'esperienza e specializzazione dei nostri mediatori, favoriamo consenso basato sulla reciproca soddisfazione, non su transazioni a qualsiasi condizione.

Condizioni
flessibili

A tutte le parti offriamo condizioni flessibili che favoriscono l'accordo, in funzione di specifiche esigenze.

Gestione completa del procedimento

In due minuti avvii o adersici al procedimento online; gestiamo tutto dall'inizio alla fine dandoti contezza di ogni passo.

Supporto immediato

Ti rendiamo tutto semplice, fornendo supporto immediato per predisporre correttamente la domanda e l'adesione.

Selezione accurata dei mediatori

Selezioniamo mediatori per esperienza e competenza specialistica, affinché parlino la "tua stessa lingua".

Trasparenza economica

Siamo economicamente chiari e cristallini: il costo è fin dall’inizio esplicitato e facilmente preventivabile.

Cosa dice la norma:
la Mediazione come strumento per risolvere le controversie

Secondo il dettato normativo (art. 1 comma 1 lettera a, del novellato Decreto Legislativo 4 Marzo 2010 n. 28) si intende per mediazione: “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.

Grazie al nostro approccio specialistico facilitiamo - garantendo riservatezza e costi ridotti rispetto alla causa - il raggiungimento dell’accordo in controversie complesse mediante il contatto umano e professionale, stimolando correttezza e leale buon senso nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento dei doveri, compresi quelli di leale collaborazione tra tutte le parti contendenti.

Secondo il dettato normativo (art. 2 del novellato Decreto Legislativo 4 Marzo 2010 n. 28) : “chiunque può accedere alla mediazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili …”.

MODALITÀ DI MEDIAZIONE

Come operiamo

In Presenza

Mettiamo a disposizione delle parti e dei consulenti sedi e sale di mediazione altamente tecnologiche, dotate di ogni comfort e di ogni supporto informatico, facilmente accessibili anche ai disabili.

Le nostre strutture sono progettate per offrire un ambiente accogliente e professionale, con attrezzature all'avanguardia come sistemi di videoconferenza ad alta definizione, connessione internet veloce e sicura, e strumenti digitali per facilitare la comunicazione e la condivisione di documenti. Inoltre, prestiamo particolare attenzione all'accessibilità, garantendo che tutti gli spazi siano privi di barriere architettoniche e che i servizi siano fruibili da persone con diverse esigenze.

Il nostro obiettivo è creare un luogo ideale per favorire il dialogo e la collaborazione, rendendo il processo di mediazione il più efficiente e confortevole possibile per tutte le parti coinvolte.

In modalità telematica

Nel rigoroso rispetto del vigente disposto normativo, tramite collegamento audiovisivo da remoto con utilizzo di piattaforma dedicata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico che consente:

  • Espletare mediazioni complesse a cui partecipano in unico contesto molteplici soggetti che possono collegarsi (con un semplice link) al “tavolo di mediazione” gestito dal Mediatore, da qualunque luogo essi si trovino (casa, studio, ufficio, etc.);
  • Accedere in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard HTTPS) a ulteriore garanzia di riservatezza;
  • Rispettare tutti i parametri di sicurezza necessari per garantire la riservatezza che caratterizza il procedimento;
  • Espletare la Mediazione nelle migliori condizioni e nel pieno rispetto della normativa vigente e del nostro Regolamento di procedura depositato presso il Ministero Giustizia;
  • Interloquiamo correntemente in italiano, spagnolo e inglese.

LE PAROLE DEI CLIENTI

Perché affidarsi a noi?

Avvocato
Gianmarco Cesari

"[...] La Mediazione con la M maiuscola permette all’Avvocato di rappresentare il proprio assistito in modo più completo, rapido e partecipato, garantendo un risultato certo e condiviso, senza le lunghe attese della Giustizia ordinaria.[...]"

Dottoressa
Anna Rosa Cavicchi

"[...] La mediazione volontaria non è solo un mezzo per agevolare accordi tra Compagnie e danneggiati, ma un beneficio per l’intera collettività: meno conflitti, meno contenziosi e tariffe assicurative più contenute.[...]"

Avvocato
Salvatore Cacioppo

"[...] La mediazione volontaria consente di bilanciare il risarcimento del danno con il giusto recupero delle indennità erogate dall’ente previdenziale, garantendo equità e una corretta valutazione dei titoli di danno. [...]"

LE PAROLE DEI CLIENTI

Perché affidarsi a noi?

Ce lo dice chi lo strumento l’ha utilizzato con l’approccio giusto:

La Mediazione, quella con la M maiuscola, offre la possibilità all’Avvocato di rappresentare il proprio assistito più compiutamente e più esaurientemente di quanto si possa fare davanti ad un Giudice … senza alcun rapporto personale per l’approfondimento di ogni circostanza …in una sede ormai destinata ad essere addirittura trattata con note di trattazione scritte …. e rendere il percorso verso la Giustizia più rapido e più partecipato e di fatto meno costoso... La soddisfazione del Cliente è l’obiettivo che ogni Avvocato deve perseguire, meglio se il risultato è certo, condiviso nei contenuti e non promanante dall’Autorità Giudiziaria che non riesce in tempi ragionevoli per condizioni e ruolo a comprendere appieno la particolarità del caso con il necessario tempo che meriterebbe…”.

Avv. Gianmarco Cesari

Avvocato della AIFVS, Presidente dell’Osservatorio Vittime; Membro della S.I.V. Società Italiana di Vittimologia; Presidente del Comitato Provinciale di Perugia della LIDU Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo

Avv. Gianmarco Cesari

Avvocato della AIFVS, Presidente dell’Osservatorio Vittime; Membro della S.I.V. Società Italiana di Vittimologia; Presidente del Comitato Provinciale di Perugia della LIDU Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo

Avv. Gianmarco Cesari

Avvocato della AIFVS, Presidente dell’Osservatorio Vittime; Membro della S.I.V. Società Italiana di Vittimologia; Presidente del Comitato Provinciale di Perugia della LIDU Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo

La Mediazione, quella con la M maiuscola, offre la possibilità all’Avvocato di rappresentare il proprio assistito più compiutamente e più esaurientemente di quanto si possa fare davanti ad un Giudice … senza alcun rapporto personale per l’approfondimento di ogni circostanza …in una sede ormai destinata ad essere addirittura trattata con note di trattazione scritte …. e rendere il percorso verso la Giustizia più rapido e più partecipato e di fatto meno costoso… La soddisfazione del Cliente è l’obiettivo che ogni Avvocato deve perseguire, meglio se il risultato è certo, condiviso nei contenuti e non promanante dall’Autorità Giudiziaria che non riesce in tempi ragionevoli per condizioni e ruolo a comprendere appieno la particolarità del caso con il necessario tempo che meriterebbe…”.

Dott.ssa Anna Rosa Cavicchi

Direttore Servizio liquidazione danni gravi RCA, di primario Gruppo Assicurativo che per primo in Italia ha utilizzato l’Istituto della Mediazione volontaria in ambito di liquidazione danni gravi alla persona da RCA alto valore

“Per svariati anni ho diretto, per una primaria Compagnia assicurativa, il settore liquidativo dei danni gravi alla persona.

Ho sempre considerato determinante l’alta qualità del contatto umano nell’ambito del complesso rapporto che si instaura a seguito del sinistro, al fine di comporre i conflitti e facilitare l’intesa risarcitoria. I gravi traumi cranio encefalici, i traumi spinali e le amputazioni di più arti sono assai spesso tragedie di vita immense, così come i lutti di stretti congiunti e, in particolare, i lutti multipli.

L’obiettivo è quello di comporre bonariamente le vertenze, porre freno alla litigiosità ed evitare l’affollamento delle aule giudiziarie, con conseguente riduzione dei costi e dei premi assicurativi. Ma tutto questo potrebbe non essere sufficiente nei casi in cui l’animosità dei danneggiati o dei loro patrocinatori siano di ostacolo al perfezionamento dell’accordo e preludio di un lungo contenzioso giudiziario.

È infatti ben nota la durata media dei procedimenti di cognizione, che dà la netta sensazione di una patologia grave del nostro sistema giudiziario. L’inefficienza della Giustizia stimola il ricorso a procedimenti alternativi di risoluzione delle controversie che, tuttavia, per essere efficaci (e quindi considerati anch’essi Giustizia con la G maiuscola), devono nascere da una scelta volontaria delle parti.

Infatti, gli istituti tendenti alla conciliazione pre-contenziosa, come quello della Negoziazione assistita condotta dagli avvocati delle parti, hanno generalmente scarso successo: sostanzialmente queste forme si risolvono in un ritardo dell’inizio del processo, ma non producono significative riduzioni del contenzioso giudiziario.

Viceversa, il Procedimento di Mediazione, attivato volontariamente davanti a un Organismo di Conciliazione iscritto nel Registro presso il Ministero della Giustizia, garantisce ottime possibilità di esito positivo, grazie al confronto diretto tra le parti danneggiate e il liquidatore che ha in carico il sinistro e alla presenza dei relativi patrocinatori e del mediatore, il quale svolge le funzioni di “facilitatore”.

Con il ricorso al procedimento di Mediazione attivato presso la S.P.L.A. Conciliazioni siamo riusciti a definire un’enorme quantità di sinistri pendenti, particolarmente datati, togliendoli dalle secche di processi infinitamente lunghi e costosi. Fu un periodo di sperimentazione pioneristica di questo nuovo Istituto e delle sue notevoli potenzialità, che abbiamo man mano affinato e, successivamente, applicato anche ad altre situazioni conflittuali, sempre in ambito RCA.

È quindi di tutta evidenza che il contributo offerto sul campo da S.P.L.A. Conciliazioni ed anche attraverso questa pubblicazione dal titolo L’apporto della mediazione volontaria nel risarcimento del danno grave alla persona va oltre l’interesse privatistico di agevolare gli accordi transattivi tra Compagnie e danneggiati per essere in realtà pubblicistico, a vantaggio dell’interesse superiore della collettività: minore litigiosità, riduzione del contenzioso, tariffe assicurative più contenute.”

Avv. Salvatore Cacioppo

Coordinatore Reggente Avvocatura Regionale INAIL SICILIA

Il risarcimento del danno ed il giusto recupero per l’Ente previdenziale nella mediazione volontaria

È noto che nella delicata tematica della responsabilità civile, l’Istituto non è mai stato ritenuto un semplice spettatore, ma ha sempre svolto e continua a svolgere il ruolo istituzionale allo stesso affidato, mettendo in campo le proprie risorse professionali a tutela della garanzia economica assicurativa che l’Ente appresta.

In tale ambito, un ruolo di estremo rilievo hanno assunto negli ultimi anni gli istituti giuridici volti alla composizione stragiudiziale delle controversie, che vedono coinvolte le parti private, le società di assicurazione e gli enti sociali.

In tal senso, senza volere, ovviamente, ripercorrere tutti gli effetti che le innovazioni normative in materia hanno determinato sull’attività svolta dall’INAIL nell’ambito dell’esercizio dell’azione di rivalsa, non può non rammentarsi come, già all’indomani della introduzione normativa di tali mezzi di risoluzione delle controversie nella specifica materia, l’Istituto – rientrante tra le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165 – si è dovuto dotare di tutti quegli strumenti idonei a consentire la legittima presenza dell’Ente nelle sedi deputate a tale attività; primo fra tutti il relativo conferimento dei necessari poteri di rappresentanza in favore dei propri avvocati, tenuto conto che la concreta gestione della stessa è stata da subito affidata alle proprie Avvocature territoriali.

Si è reso, quindi, necessario un “ampliamento” dei poteri di rappresentanza e difesa conferiti ai professionisti dell’Ente nell’ambito della procura generale agli stessi rilasciata dai competenti Dirigenti Generali, contenente l’espressa previsione relativa alla loro piena legittimazione ad intervenire nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita in nome e per conto dell’Ente pubblico, ed a sottoscrivere le relative convenzioni.

Ben poche difficoltà, per la verità, ha creato nella concreta prassi applicativa, l’obbligatorietà della necessaria approvazione delle convenzioni da parte del Dirigente Generale competente – che, in una fase iniziale dell’applicazione delle norme in materia di composizione stragiudiziale, pareva potesse costituire ostacolo alla definizione stragiudiziale, tenuto conto che l’atto finale del relativo procedimento amministrativo, costituito dalla Determina di adesione all’ipotesi transattiva allo stesso sottoposta da parte dell’Avvocato di riferimento, sarebbe intervenuto solo all’esito dell’incontro conciliativo – essendosi ritenuta sufficiente, a tal fine, la fissazione di una ulteriore seduta nella quale formalizzare l’accordo legittimamente approvato dal titolare del relativo potere.

Ovviamente, sotto il profilo dei contenuti, la presenza dell’Istituto ha comportato la necessità di approfondimenti sulla materia con una continua e costruttiva interlocuzione con soggetti estremamente qualificati, Organismi e Mediatori, con i quali affrontare nelle sedi differenti da quelle ordinarie, tematiche spesso di estrema complessità, specie allorquando si fosse in presenza di danni gravi alla persona o, purtroppo, di sovente, di eventi con esiti mortali.

In queste sedi si è dovuto, conseguentemente, affrontare il delicato rapporto fra indennizzo previdenziale e risarcimento del danno, in un’ottica tale da consentire, da un lato, la riparazione dei pregiudizi subiti dal lavoratore o dai suoi congiunti a seguito di un infortunio o di una malattia professionale, dall’altro, il giusto, anche se parziale, recupero delle indennità erogate dall’ente di assicurazione sociale, partendo comunque dal presupposto che l’azione di rivalsa dell’INAIL, ex artt. 1916 c.c. o 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non può estendersi alle somme dovute per il risarcimento di titoli di danno che non siano oggetto della tutela previdenziale.

Come è noto, infatti, nelle ipotesi di voci di danno diverse da quelle indennizzate dal sistema INAIL non va effettuata, infatti, compensazione di alcun tipo ed opera il principio di integralità del risarcimento ex artt. 2, 3 e 32 Cost.

Diviene, quindi, fondamentale ed imprescindibile il rispetto del principio di equità, a cui tutti sono sottoposti nella materia del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, la cui prima conseguenza è la necessità di una valutazione attenta e motivata di ogni caso, tenendo sempre presente che, ad esempio, non si potrà mai defalcare da quanto spettante al danneggiato a titolo di danno morale o per la lesione di un altro bene costituzionalmente protetto, quanto erogato dall’INAIL per il biologico permanente o per la invalidità temporanea.

È, comunque, assolutamente indispensabile che il risarcimento dovuto sia rapportato alla reale entità delle offese arrecate alla persona; principio, quest’ultimo, che trova costante applicazione laddove sia necessario procedere alla comparazione delle poste, con il danno liquidato in sede assicurativa dall’INAIL, considerato il carattere comunque frammentario che caratterizza l’indennizzo previdenziale.

È questo un terreno – sicuramente insidioso – nel quale ci si è trovati allorquando si è reso assolutamente necessario, nell’ambito della concreta applicazione dalle norme in materia di composizione stragiudiziale delle controversie, ed in particolare di mediazione volontaria, avere interlocutori particolarmente qualificati, tali da affrontare con la necessaria competenza, aspetti che coinvolgessero la “liquidazione sociale” del danno da parte dell’INAIL.

Basti pensare alle note e certamente complesse questioni nascenti dalla circostanza che, come è noto, la determinazione del danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non si effettua con i medesimi criteri valevoli in sede civilistica, posto che in sede previdenziale vanno osservate obbligatoriamente le specifiche tabelle delle invalidità di cui al DM 12.7.2000, e successivi aggiornamenti, ai sensi dell’art. 13 D.Lvo 38/2000; mentre ai fini civilistici si utilizzano baremes facoltativi.

Ciò, senza voler sottacere le certamente delicate problematiche in materia di conflitto fra reciproche pretese nelle ipotesi di danno da morte, tenuto conto che la prestazione economica che la legge pone a carico dell’INAIL in caso di decesso del lavoratore assicurato, e cioè la rendita in favore dei superstiti, costituisce indennizzo del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto ed attiene quindi ad una voce eterogenea rispetto al danno non patrimoniale civilistico riconosciuto ai congiunti.

Sono tutte tematiche che chi scrive ha dovuto affrontare in sedi differenti da quelle ordinarie, ma che grazie alla unicità degli intenti perseguiti da tutte le parti, quando si è trovato a confrontarsi al tavolo di mediazione gestito da Organismi che abitualmente trattano mediazioni complesse, facilitato da Mediatori “specializzati”, particolarmente qualificati, che con la dovuta sensibilità, esperienza e competenza hanno effettivamente condotto le parti verso il raggiungimento dell’accordo, si sono sempre risolte, garantendo allo stesso tempo il giusto risarcimento alle parti private ed il contestuale soddisfacimento delle ragioni creditorie dell’Ente pubblico.

Documenti

Di seguito documenti utili da consultare

Modulistica

Di seguito documenti utili da predisporre